Piazza San Giovanni stracolma per chiedere diritti e democrazia. Tanti i lavoratori, pensionati, studenti e migranti che arrivati da tutta Italia hanno dato vita a due imponenti cortei.
IL RACCONTO DELLA GIORNATA:
.
Da una piazza gremita di manifestanti il Segretario Generale della CGIL parla della difficile situazione dei lavoratori e delle lavoratrici, dei giovani e dei precari, ma anche degli immigrati, non trascurando la complessa crisi di Governo che sta investendo il nostro Paese.
GUARDA L'INTERVENTO COMPLETO:
BELLA CIAO - Modena City Ramblers:
.
sabato 27 novembre 2010
venerdì 26 novembre 2010
CGIL: il 27 novembre un''imponente manifestazione per il futuro, il lavoro e i giovani
.
.
mercoledì 24 novembre 2010
Lavoro: entra in vigore il collegato. 60 giorni per impugnare i licenziamenti
Se entro il 23 gennaio i lavoratori con contratto a termine, scaduto, non presenteranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il diritto di farlo. Oggi entrerà in vigore la legge 183, il famoso collegato lavoro, che impone a tutti di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. Una scadenza che, da adesso, si applicherà anche ai contratti di collaborazione o a tempo determinato senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo.
Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, coma ha più volte sottolineato il sindacato, una "norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità", a cui si aggiunge la "gravità" della retroattività.
Secondo il Segretario Confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, da oggi "il lavoratore precario, anche con contratto a termine scaduto, viene messo nella condizione dover decidere in pochi giorni se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto". Questo “crea una disparità fortissima", in questa maniera, prosegue il dirigente sindacale, ''si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento".
Oltre tutto a questo il sindacato di Corso d'Italia contesta anche i tempi troppo stretti. Da oggi al 23 gennaio ''in molti – dice Fammoni - non saranno in grado neppure di conoscere la norma e, quindi, decadranno dal diritto''. Il risultato sarà, ha concluso il dirigente sindacale, ''una sanatoria al rovescio'' o, al contrario, un'impennata del contenzioso, ''cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara di perseguire'' con l'allargamento del ricorso all'arbitrato.
La CGIL, che è già impegnata da settimane nel distribuire materiale informativo, ha deciso di rivolgere un appello agli organi di informazione, che è stato già raccolto da molti dei principiali media. Tutti gli uffici legali della confederazione, tutti gli sportelli immigrati, tutte le strutture di categoria delle Camere del Lavoro, saranno impegnate nei prossimi sessanta giorni in una attività straordinaria di consulenza e tutela. Inoltre, la Confederazione di Corso d'Italia, non solo su questo punto, ma sull'intero collegato lavoro, sta predisponendo una memoria su principali vizzi di incostituzionalità della legge.
La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono quindi essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto.
.
martedì 23 novembre 2010
Somministrati o interinali la sostanza è una sola: precari e sfruttati
La settimana scorsa abbiamo saputo ufficialmente i dati riferiti ai cosiddetti lavoratori somministrati presenti in azienda: attualmente abbiamo in carico 78 lavoratori assunti attraverso questa tipologia di lavoro e arriveranno a 88 (con diverse scadenze fissate da qui a febbraio) visti gli ulteriori 10 ingressi previsti in questi giorni (si arriverebbe a 32 ManPower e 56 Adecco).
Come sappiamo, per un’azienda i principali vantaggi del sistema del lavoro temporaneo somministrato sono:
· rapidità del reclutamento;
· esborso economico relativo soltanto alle ore effettive di lavoro;
· servizio integrale offerto dalla società fornitrice: formazione, assunzione, paghe e contributi, valutazione finale del lavoratore.
In qualità di rappresentanti dei lavoratori, quello che contestiamo da sempre ed in particolar modo da quando sta prendendo piede anche da noi la moda del ricorso al lavoro interinale dietro al solito paravento del contenimento dei costi, è che i continui problemi legati alla produttività ed ai volumi non si risolvono con questo metodo (peraltro senza effettuare sufficienti investimenti per superare i limiti tecnologici, logistici e organizzativi esistenti e che impedirebbero comunque il raggiungimento del risultato aldilà dei temporanei presenti): che aiuto concreto e che valore aggiunto possono dare dei lavoratori assunti per 1, 2 o al massimo tre mesi senza alcuna prospettiva ulteriore di proseguimento del rapporto di lavoro? Magari senza un'esperienza pregressa nella mansione alla quale vengono adibiti e che nel momento in cui divengono sufficientemente autonomi sono costretti a lasciare l'azienda? Per non parlare del diverso trattamento economico rispetto a coloro (anche temporanei) assunti con contratto aziendale. Non ci si meraviglia di certo se costoro sono sempre i primi a prestare lavoro straordinario e ad accettare tutte le richieste per "ingrassare" la propria busta paga. Come delegati della Filctem CGIL abbiamo scoperto in questi giorni, parlando con alcuni lavoratori somministrati, che a molti di loro non viene riconosciuta l'indennità di trasporto. L'azienda ha confermato l'anomalia ammettendo che si è trattato di una dimenticanza (!) in fase di stipula del contratto con l'agenzia di somministrazione e che rimedierà possibilmente entro questo mese oppure entro il mese di dicembre corrispondendo gli arretrati ai lavoratori coinvolti.
Eppure la questione dell'estensione di tutta la parte economica ai temporanei di ogni fattispecie era stata sollevata da noi stessi in occasione della discussione sul premio di partecipazione, dove ponemmo alcuni dubbi che ritenemmo leciti (e alla lunga anche fondati...) ricevendo rassicurazioni da parte aziendale.
Non da ultimo il problema delle lunghe e pericolose code presso l'ingresso in portineria per effettuare le timbrature e ritirare/restituire i documenti necessari. E' stato necessario un nostro deciso intervento come RLSSA per ottenere il trasferimento dei timbratori presso gli spogliatoi e porre fine al trattamento "di serie B" riservato a questi lavoratori (per non parlare del rischio concreto di essere investiti!). Abbiamo ricevuto anche qui rassicurazioni che dalla prossima settimana il problema sarà definitivamente risolto. Speriamo!
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 , artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
1-il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
2-l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
3-il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.
La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu. (fonte: Wikipedia)
Definizioni:
interinàle [interi'nale]
agg., s.m. e f.
agg.
che si riferisce a un interim; temporaneo, provvisorio
somministrare
v.tr. [aus. avere] dare, distribuire ad altri, spec. in quanto fa parte del proprio ufficio: l’infermiere somministra le medicine al malato; i sacerdoti somministrano i sacramenti | ( estens.) offrire, dare, fornire: somministrare aiuto, consigli | ( scherz.) appioppare, affibbiare: somministrare schiaffoni ? somministratore agg. e n.m.
Dal lat. subministrare, comp. di sub ‘sotto’ e ministrare ‘porgere’.
Rubrica sinonimi
Sin. dispensare; propinare; (scherz. fam.) rifilare, mollare, appioppare. Inv. ricevere.
Come si capisce anche nel cambiamento di terminologia, si tratta quasi di una pillola amara fatta ingoiare a forza a chi non ha alternativa oppure della serie: O ti mangi 'sta minestra o ti butti dalla finestra...
COSA DICE IL CCNL DEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO?:
Art. 3 -Tipologie di rapporto di lavoro:- omissis
D) Contratto di somministrazione a tempo determinato
In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa.
Le parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale:
- deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per le quali è stato concepito;
- deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione;
ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;
convengono con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione dell'impresa.
Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978.
Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro.
I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale.
L'accensione di contratti di somministrazione per la sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo,ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n° 151/2001
delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del
congedo, al fine di consentire l'affiancamento.
lavoratori in congedo,ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n° 151/2001
delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del
congedo, al fine di consentire l'affiancamento.
Ai fini della informativa da rendere alle R.S.U. inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato si richiamano le norme già definite nel presente art. 3 in premessa.
Nelle imprese nelle quali è in atto il premio di partecipazione di cui all'art. 26 del presente c.c.n.l. lo stesso verrà applicato ai prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell'impresa.
Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non potranno stipulare contratti di somministrazione.
oppure rivolgiti ai delegati Filctem CGIL presenti in azienda.
.
domenica 21 novembre 2010
Un'altra occasione perduta
Venerdì 19 novembre siamo venuti a conoscenza in maniera del tutto casuale della presenza in azienda di Ugo Cosentino, nuovo presidente e a.d. di Pfizer Italia.
La RSU ne è stata messa al corrente quando, presentandosi ad una riunione programmata, si è sentita dire che il Direttore delle Risorse Umane sarebbe stato "assente giustificato" in quanto facente parte del "comitato di accoglienza" per Cosentino e avendo delegato un sostituto per l'incontro con la stessa RSU.
Aldilà delle facili accuse di saper cogliere ogni occasione per fare polemica che investono noi della Filctem CGIL, riteniamo sinceramente che il Dott. Cosentino e il management del nostro sito abbiano perso ancora una volta un'occasione preziosa per fare bella figura: dopo le numerose discussioni che si sono succedute nei giorni scorsi a seguito delle dichiarazioni di Cosentino sulla stampa locale e nazionale in relazione alla possibile "rivisitazione" della strategia di investimento di Pfizer in Italia, quale migliore opportunità per fare chiarezza definitiva in merito alla vicenda? Non sarebbe stato logico approfittare della riunione già fissata per incontrare le rappresentanze sindacali e rassicurare i lavoratori sulle vere intenzioni della società e sulla reale entità degli investimenti che la stessa ha previsto per Aprilia e gli altri sisti produttivi italiani?
L'ennesimo gioco a nascondino che caratterizza talune visite "ad alto livello" non fa certo bene alla credibilità del nostro management e alla salute delle relazioni sindacali che stanno scadendo ormai nel ridicolo!
Evidentemente se non si ritiene di dover dare delle risposte concrete sarà forse perchè tali risposte...non le hanno nemmeno i nostri manager. Noi non vogliamo credere che sia così. Siamo certi che il timoniere e il suo equipaggio sapranno certamente condurre la nave nel porto sicuro superando la tempesta che l'assale. Però appare alquanto difficoltoso convincere i lavoratori che non si stia invece...navigando a vista in attesa di mollare le scialuppe di salvataggio!
giovedì 18 novembre 2010
Manifestazione CGIL del 27 novembre 2010 - Organizzazione e Sottoscrizione
Relativamente alla manifestazione del 27 novembre 2010 a Roma, Vi informiamo che, la Cgil di Latina predisporrà dei pullmans per i tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.
I pullmans partiranno dalla sede Cgil - Via Solferino, 7 - Latina alle ore 7.00
e dalla Piazzale di Conforama (ex Emmezeta) ad Aprilia alle ore 7.30.
Vi preghiamo di comunicarci il numero di partecipanti che utilizzeranno i pullmans entro le 18.00 di martedi 23 novembre 2010.
Inoltre Vi informiamo che, al fine di far fronte alle spese necessarie ad organizzare la manifestazione, è gradita la sottoscrizione volontaria di un contributo pari ad 1 euro a favore della CGIL di Latina:
Per prenotazioni ed eventuali sottoscrizioni rivolgersi ai delegati Filctem CGIL presenti in azienda.
Grazie...e partecipate numerosi!
.
.
Iscriviti a:
Post (Atom)




