martedì 23 novembre 2010

Somministrati o interinali la sostanza è una sola: precari e sfruttati

La settimana scorsa abbiamo saputo ufficialmente i dati riferiti ai cosiddetti lavoratori somministrati presenti in azienda: attualmente abbiamo in carico 78 lavoratori assunti attraverso questa tipologia di lavoro e arriveranno a 88 (con diverse scadenze fissate da qui a febbraio) visti gli ulteriori 10 ingressi previsti in questi giorni (si arriverebbe a 32 ManPower e 56 Adecco).



Come sappiamo, per un’azienda i principali vantaggi del sistema del lavoro temporaneo somministrato sono:

· rapidità del reclutamento;

· esborso economico relativo soltanto alle ore effettive di lavoro;

· servizio integrale offerto dalla società fornitrice: formazione, assunzione, paghe e contributi, valutazione finale del lavoratore.


In qualità di rappresentanti dei lavoratori, quello che contestiamo da sempre ed in particolar modo da quando sta prendendo piede anche da noi la moda del ricorso al lavoro interinale dietro al solito paravento del contenimento dei costi, è che i continui problemi legati alla produttività ed ai volumi non si risolvono con questo metodo (peraltro senza effettuare sufficienti investimenti per superare i limiti tecnologici, logistici e organizzativi esistenti e che impedirebbero comunque il raggiungimento  del risultato aldilà dei temporanei presenti): che aiuto concreto e che valore aggiunto possono dare dei lavoratori assunti per 1, 2 o al massimo tre mesi senza alcuna prospettiva ulteriore di proseguimento del rapporto di lavoro? Magari senza un'esperienza pregressa nella mansione alla quale vengono adibiti e che nel momento in cui divengono sufficientemente autonomi  sono costretti a lasciare l'azienda? Per non parlare del diverso trattamento economico rispetto a coloro (anche temporanei) assunti con contratto aziendale. Non ci si meraviglia di certo se costoro sono sempre i primi a prestare lavoro straordinario e ad accettare tutte le richieste per "ingrassare" la propria busta paga. Come delegati della Filctem CGIL abbiamo scoperto in questi giorni, parlando con alcuni lavoratori somministrati, che a molti di loro non viene riconosciuta l'indennità di trasporto. L'azienda ha confermato l'anomalia ammettendo che si è trattato di una dimenticanza (!) in fase di stipula del contratto con l'agenzia di somministrazione e che rimedierà possibilmente entro questo mese oppure entro il mese di dicembre corrispondendo gli arretrati ai lavoratori coinvolti.
Eppure la questione dell'estensione di tutta la parte economica ai temporanei di ogni fattispecie era stata sollevata da noi stessi in occasione della discussione sul premio di partecipazione, dove ponemmo  alcuni dubbi che ritenemmo leciti (e alla lunga anche fondati...) ricevendo rassicurazioni da parte aziendale.
Non da ultimo il problema delle lunghe e pericolose code presso l'ingresso in portineria per effettuare le timbrature e ritirare/restituire i documenti necessari. E' stato necessario un nostro deciso intervento come RLSSA per ottenere il trasferimento dei timbratori presso gli spogliatoi e porre fine al trattamento "di serie B" riservato a questi lavoratori (per non parlare del rischio concreto di essere investiti!). Abbiamo ricevuto anche qui rassicurazioni che dalla prossima settimana il problema sarà definitivamente risolto. Speriamo!

La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 , artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
1-il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
2-l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
3-il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.
La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu. (fonte: Wikipedia)

Definizioni:

interinàle [interi'nale]
agg., s.m. e f.

agg.
che si riferisce a un interim; temporaneo, provvisorio


somministrare
v.tr. [aus. avere] dare, distribuire ad altri, spec. in quanto fa parte del proprio ufficio: l’infermiere somministra le medicine al malato; i sacerdoti somministrano i sacramenti | ( estens.) offrire, dare, fornire: somministrare aiuto, consigli | ( scherz.) appioppare, affibbiare: somministrare schiaffoni ? somministratore agg. e n.m.
Dal lat. subministrare, comp. di sub ‘sotto’ e ministrare ‘porgere’.
Rubrica sinonimi
Sin. dispensare; propinare; (scherz. fam.) rifilare, mollare, appioppare. Inv. ricevere.

Come si capisce anche nel cambiamento di terminologia, si tratta quasi di una pillola amara fatta ingoiare a forza a chi non ha alternativa oppure della serie: O ti mangi 'sta minestra o ti butti dalla finestra...


COSA DICE IL CCNL DEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO?:
Art. 3 -Tipologie di rapporto di lavoro:
- omissis
D) Contratto di somministrazione a tempo determinato

In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa.

Le parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale:

- deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per le quali è stato concepito;

- deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione;

ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;

convengono con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative:

a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;

b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;

c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione dell'impresa.

Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978.

Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro.

I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale.

L'accensione di contratti di somministrazione per la sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo,ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n° 151/2001
delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità 
può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del
congedo, al fine di consentire l'affiancamento.

Ai fini della informativa da rendere alle R.S.U. inerente l'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato si richiamano le norme già definite nel presente art. 3 in premessa.

Nelle imprese nelle quali è in atto il premio di partecipazione di cui all'art. 26 del presente c.c.n.l. lo stesso verrà applicato ai prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale è assunto in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell'impresa.

Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non potranno stipulare contratti di somministrazione.



COLLEGATI COL SITO DEL NIDIL-CGIL PER SAPERNE DI PIU':

oppure rivolgiti ai delegati Filctem CGIL presenti in azienda.

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